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BONUS GAS

 

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI


FORNITURA DI GAS NATURALE A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO CONCESSIONE DI BONUS SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in data 6 agosto 2008, n. ARG/elt 117/08, come modificata ed integrata dalle successive deliberazioni, nn. ARG/gas 159/08, ARG/gas 88/09, ARG/gas 113/09, ARG/gas 144/09;
- Vista la deliberazione 2 ottobre 2008, n. GOP 45/08, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha approvato, in relazione alle norme richiamate in premessa, lo schema di convenzione con l'A.N.C.I. per la gestione del BONUS SOCIALE;
- Vista la comunicazione dell'Associazione Nazionale di Comuni Italiani del 21 ottobre 2009;
- Visto lo Statuto comunale;

RENDE NOTO

- che il bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per consentire il risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura tipo di gas naturale;

- che il valore del bonus sarà differenziato:

  • 1. per tipologia diutilizzo del gas (solo cottura ed acqua calda;solo riscaldamento; oppurecottura, riscaldamento ed acquacalda insieme);
  • 2. per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
  • 3. per zona climatica di residenza, tenendo conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località;

- che il bonus può essere richiesto per il gas metano distribuito a rete (non per il gas a bombola o il GPL) per i consumi dell'abitazione di residenza;

- che per fare domanda occorre essere titolari di un contratto diretto di fornitura del gas;

- che i parametri economici per poter accedere a questa agevolazione sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere al bonus energia elettrica per disagio economico:

  • indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro;
  • indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro per famiglie numerose con più di tre figli a carico;

- che il bonus può essere richiesto anche da coloro che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale, se in presenza dei requisiti sopra indicati.

Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il bonus sarà riconosciuto come una componente in deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.
Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
Per maggiori informazioni sui requisiti per accedere al bonus o per presentare la domanda, rivolgersi agli uffici comunali (Sig.ra Contenti), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 portando con sé l'attestazione ISEE in corso di validità, una fattura del fornitore di gas naturale (individuale e/o condominiale) e un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per garantire il riconoscimento del bonus retroattivo per il 2009 i cittadini dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile 2010.
Dopo tale data sarà possibile richiedere l'agevolazione per il solo anno 2010.

Dalla residenza comunale, 31 dicembre 2009

                                                                                                         Il Responsabile
                                                                                                        D.ssa Rosa Terenzi

Comune di Campello sul Clitunno - p.zza Ranieri, 1 - 06042 Campello sul Clitunno (PG) -
Mail: comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it, info@comune.campello.pg.it