CONVIVENZE DI FATTO

Convivenze di fatto

Le convivenze di fatto (art. 1, commi 36-65), possono riguardare sia coppie omosessuali sia eterosessuali. La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto deve essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Campello sul Clitunno, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione anagrafica della residenza.

Gli interessati non devono essere legati tra loro, né con altre persone, da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Le coppie che intendono costituire una convivenza di fatto devono compilare e sottoscrivere un modulo in cui dichiarano i requisiti sopra indicati. (modulo DICHIARAZIONE fare link); la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi e presentata unitamente alle copie dei due documenti di identità dei dichiaranti.

Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione  di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Copia dell'accordo sarà trasmesso all'ufficio anagrafe ai fini dell'opponibilità ai terzi entro 10 giorni dalla stipula.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell' atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato

- Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
  • minore età di uno dei conviventi;
  • interdizione di una delle parti;
  • condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte

 

Per i cittadini Aire:

Il cittadino italiano residente all'estero può dichiarare la "convivenza di fatto" con persona dello stesso sesso o di sesso diverso presso l'Ufficio consolare competente per residenza. Presso lo stesso ufficio il cittadino italiano residente all'estero può stipulare il "contratto di convivenza" previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l'autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.

 

Cessazione convivenza di fatto:

La convivenza di fatto può terminare in seguito a dichiarazione  di cessazione dei legami affettivi di coppia da parte anche di uno solo dei componenti, o d'ufficio in caso di eventi oggettivi (matrimonio/unione civile dei conviventi tra loro o con altre persone; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione  (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio).

 

Come registrare la convivenza di fatto:

-        La dichiarazione può essere inoltrata:
personalmente da entrambi i conviventi all'ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché il modulo sia sottoscritto da entrambi gli interessati e sia allegata la fotocopia del documento d'identità del componente assente. (fare link a orari e recapiti demografico)

-        via e-mail a: anagrafe@comune.campello.pg.it

(si invita ad indicare nell'oggetto della e-mail "CONVIVENZA DI FATTO" e di utilizzare una sola delle caselle indicate)

-        tramite PEC: comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it

-        via posta raccomandata al Servizio demografico del Comune di Campello sul Clitunno, Piazza Ranieri Campello n. 1 - 06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG).

L'inoltro via e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale o qualificata di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC

Dichiarazione costituzione convivenza di fatto

Dichichiarazione cessazione convivenza di fatto

Alcune informazioni sui diritti e i poteri scaturenti la registrazione della convivenza di fatto:

Sono estese ai conviventi di fatto una serie di prerogative spettanti ai coniugi. Si tratta di diritti previsti dall'ordinamento penitenziario reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero, la possibilità di designare il convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte, per tutto quanto attiene alla donazione degli organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie. Le coppie di conviventi di fatto, inoltre, hanno la facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato, che sarà poi trasmesso all'ufficio Anagrafe del comune di residenza.

- Diritti

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

- Potere di rappresentanza

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

  • in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

- Diritti inerenti la casa

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto"

- Diritti all'assegnazione della casa popolare

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

- Impresa familiare

Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

- Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

E' esteso  al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

- Risarcimento del danno

In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite."

- Il diritto agli alimenti

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 secondo comma del c.c." (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale
Il giudice può obbligare l'ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall'art. 433 cc. non siano in grado di farlo.
In base all'articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

Contenuto pubblicato il 25-10-2017, aggiornato al 19-01-2023