MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E/O INEDIFICATE, SFALCIO ERBA, PULIZIA FOSSI, TAGLIO RAMI E SIEPI ANNO 2021

Ordinanza n. 36 del 22 luglio 2021 
Si comunica che con Ordinanza n. 36 del 22 luglio 2021 il Sindaco ha disposto quanto segue:
ORDINA
Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di 100 metri dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, i seguenti provvedimenti:
1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba ed eventuale aratura superficiale (20-30 cm) e rovesciamento delle zolle;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell’erba sia all’interno dell’area sia su quella prospiciente la pubblica via;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
5. Ai proprietari e conduttori di greggi, il divieto di pascolo per un raggio di almeno 100 m dal perimetro urbano nonché la bonifica degli allevamenti infestati da zecche e parassiti vari;
6. Ai proprietari delle aree è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura all’interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato. E’ consentito il deposito temporaneo dell’erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la decomposizione naturale.
Le disposizioni previste nella presente ordinanza dovranno essere eseguite entro e non oltre 10 giorni dall’emanazione della presente ordinanza. L’ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale.
Inoltre è fatto obbligo in generale, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati; ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse; agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.; ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza; ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all’aperto; ai proprietari di aree verdi in genere; ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree, ciascuno per le rispettive competenze; ai confinanti con le strade comunali vicinali e interpoderali:
A. di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione;
B. di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
C. di mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati, le aiuole, le fioriere e i vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
D. nel caso in cui il fogliame degli alberi posti nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti o i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale, oltre che essere causa di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque;
Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire le perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l’ordine ed il decoro cittadino.
AVVERTE
Che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00 come disposto dal comma 1 dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n. 50;
L’autore dell’illecito è obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi ed a provvedere all’adeguamento rispetto a quanto previsto nella presente ordinanza.
Che qualora tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l’esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori, ex art. 21 - ter della Legge n. 241/90.
L’accertamento, la contestazione e la definizione delle violazioni amministrative o l’opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale, dalla normativa vigente (L. 689/1981 e L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni).
E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo completo dell'Ordinanza, in calce allegata.
Contenuto pubblicato il 02-08-2021, aggiornato al 02-08-2021