Ordinanza sindacale manutenzione delle aree verdi e/o inedificate, sfalcio erba, pulizie fossi, taglio rami e siepi. anno 2025

Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 co. 5 TUEL - manutenzione delle aree verdi e/o inedificate, sfalcio erba, pulizie fossi, taglio rami e siepi. anno 2025.
Prendere visione delle disposizioni del provvedimento presente in allegato in merito a:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura e
alla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba ed eventuale aratura
superficiale (20-30 cm) e rovesciamento delle zolle;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da
immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell’erba sia all’interno
dell’area sia su quella prospiciente la pubblica via;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da
richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di
una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa
meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
5. Ai proprietari e conduttori di greggi, il divieto di pascolo per un raggio di almeno
100 m dal perimetro urbano nonché la bonifica degli allevamenti infestati da zecche e
parassiti vari;
6. Ai proprietari delle aree è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle
stoppie e dei residui di potatura all’interno del centro abitato, sia per il pericolo di
incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le
erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato. E’ consentito il deposito
temporaneo dell’erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a
condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la
decomposizione naturale.  

da eseguirsi eseguite entro e non oltre 5 giorni dall’emanazione della presente ordinanza
Contenuto pubblicato il 20-06-2025, aggiornato al 20-06-2025