Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 co. 5 TUEL - manutenzione delle aree verdi e/o inedificate, sfalcio erba, pulizie fossi, taglio rami e siepi. anno 2025.
Prendere visione delle disposizioni del provvedimento presente in allegato in merito a:1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura ealla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba ed eventuale araturasuperficiale (20-30 cm) e rovesciamento delle zolle;2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri daimmondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell’erba sia all’internodell’area sia su quella prospiciente la pubblica via;3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere darichiamo e sostentamento per gli animali randagi;4. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più diuna settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesameccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;5. Ai proprietari e conduttori di greggi, il divieto di pascolo per un raggio di almeno100 m dal perimetro urbano nonché la bonifica degli allevamenti infestati da zecche eparassiti vari;6. Ai proprietari delle aree è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura dellestoppie e dei residui di potatura all’interno del centro abitato, sia per il pericolo diincendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto leerbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato. E’ consentito il depositotemporaneo dell’erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione acondizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere ladecomposizione naturale. da eseguirsi eseguite entro e non oltre 5 giorni dall’emanazione della presente ordinanza