UNIONI CIVILI

Unioni civili

Al fine di costituire un'unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

 

Requisiti per costituire un'unione civile:

  • Essere dello stesso sesso
  • Avere compiuto la maggiore età
  • Essere di stato libero
  • Non essere interdetti
  • Insussistenza di rapporti di parentela, affinità e adozione ex art. 87 del codice civile
  • Assenza di condanna per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o dell'unito civilmente con l'altra parte

 

L'iter procedurale si divide in 2 fasi:

  • prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;

Modulo dichiarazione di costituzione unione civile

  • seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

 

Processo verbale:

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna  parte dovrà dichiarare:

-        Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;

-        L'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge;

-        Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

L'ufficiale dello stato civile dispone di 30 giorni di tempo per verificare l'esattezza delle dichiarazioni. Da tale data, o anche da data antecedente , se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi allo stesso per costituire l'unione civile. Se l'ufficiale dello stato civile accerta l'insussistenza di presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, ne dà immediata comunicazione alle parti, e non procede alla costituzione dell'unione civile. La costituzione dell'unione civile deve avvenire nei 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui sopra.

Il processo verbale redatto dall'ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.

La costituzione dell'unione:

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire Unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

-        Le parti possono dichiarare in sede di costituzione dell'unione civile di scegliere il regime della separazione dei beni. (Art. 70-octies, Dpr. 396/2000).

-        Le parti possono altresì dichiarare di scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato. ( Art. 70-quaterdecies, Dpr. 396/2000)

-        scegliere un cognome comune, scelto fra  i  loro cognomi, da assumere per la durata dell'unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio. (Attenzione) La scelta, dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 5/2017, ha solo un valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario. Non andrà annotata a margine dell'atto di nascita della parte interessata e anche la scheda anagrafica continuerà ad essere intestata al cognome posseduto prima dell'unione (art. 20, comma 3-bis, DPR 223/1989).

 

Chi ha contratto matrimonio o unione civile  all'estero:

-        Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso, in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. ( Art 32-bis della legge 218/1995)

-        L'unione civile o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (Art. 32-quinquies della legge 218/1995).

In caso di matrimonio contratto all'estero con persona dello stesso sesso o di unione civile o altro istituto analogo, la parte interessata, personalmente o per il tramite del Consolato di appartenenza, in caso di cittadini Aire, potrà richiedere la trascrizione dell'atto nei Registri delle Unioni Civili del proprio Comune di residenza o iscrizione Aire. Ovviamente l'atto da trascrivere dovrà essere tradotto e legalizzato a norma di legge.

Contenuto pubblicato il 25-10-2017, aggiornato al 25-10-2017